Articolo in aggiornamento – ultima revisione: 29 giugno 2026

Facciamo chiarezza sull’Allegato B, sulla questione della proroga al 30 giugno 2027 e sugli adempimenti per gli alloggi locati per finalità turistiche. Abbiamo raccolto in questa guida anche delle FAQ per rispondere ai dubbi più comuni.

In questi giorni molti host siciliani si sono chiesti se l’Allegato B per le locazioni turistiche potesse rientrare nella proroga al 30 giugno 2027 prevista per alcuni adempimenti collegati alla L.R. Sicilia n. 6/2025.

Alla luce dei chiarimenti diffusi nelle ultime ore, è opportuno precisare che l’Allegato B per le locazioni turistiche non risulta prorogato al 2027.

La proroga al 2027 riguarda le strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate, mentre le locazioni turistiche non sono soggette a classificazione. Per le locazioni turistiche, il termine da considerare resta quindi il 30 giugno 2026, con invio dell’Allegato B alla PEC del Dipartimento regionale Turismo.

In questo articolo proviamo a fare ordine: vediamo cos’è l’Allegato B, chi riguarda, cosa è successo con la Gazzetta del 5 giugno 2026, perché si è parlato di proroga e quali sono le domande più frequenti che abbiamo ricevuto dagli host.

Cos’è l’Allegato B in Sicilia

L’Allegato B è il modello di comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche previsto dal D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025, successivamente coordinato con il D.A. n. 2735 dell’8 agosto 2025.

Serve a comunicare una serie di informazioni sull’alloggio destinato a locazione turistica, tra cui:

  • dati del locatore o del soggetto che gestisce l’alloggio;
  • titolo di disponibilità dell’immobile;
  • dati catastali;
  • indirizzo dell’alloggio;
  • dimensione ricettiva;
  • dotazioni presenti;
  • siti o piattaforme utilizzati per pubblicizzare l’alloggio;
  • documentazione tecnica e catastale richiesta.

È importante chiarire un punto: l’Allegato B non è il modello per tutte le strutture turistico-ricettive. Non riguarda, in via generale, B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alberghi o altre strutture soggette a classificazione.

Queste tipologie seguono percorsi amministrativi diversi, legati alla SCIA, alla classificazione e alla disciplina specifica della relativa tipologia ricettiva.

L’Allegato B riguarda invece gli alloggi locati per finalità turistiche, cioè gli immobili utilizzati per esercitare locazione turistica.

Cosa è successo in sintesi

L’Allegato B è il modello relativo agli alloggi locati per finalità turistiche in Sicilia. Non riguarda tutte le strutture ricettive, ma le locazioni turistiche e gli alloggi destinati a locazione per finalità turistiche.

Il D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025, poi coordinato con il D.A. n. 2735 dell’8 agosto 2025, ha introdotto gli Allegati A e B collegati alla disciplina della L.R. Sicilia n. 6/2025.

Con le modifiche apportate dalla L. R. Sicilia n. 12 del 27 maggio 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026, è stato prorogato al 30 giugno 2027 il termine di adeguamento delle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate ai decreti attuativi della L.R. Sicilia n. 6/2025.

Al momento della pubblicazione della Gazzetta, però, è mancata una formula ufficiale espressa per indicare chiaramente che: “l’Allegato B è prorogato al 30 giugno 2027”. Il dubbio tra gli operatori del settore nasce dal fatto che l’Allegato B riguarda le locazioni turistiche, che non sono soggette a classificazione, ma fa parte dei decreti attuativi. Alcuni interpreti hanno così ritenuto che anche l’Allegato B potesse rientrare nella proroga perché facente parte dei decreti attuativi della L.R. Sicilia n. 6/2025.

Per questo motivo, la proroga è apparsa per qualche giorno possibile.

Il 24 giugno 2026, dopo un periodo di forte incertezza, la Regione Siciliana ha pubblicato il D.A. n. 1920/2026 che chiarisce sopratutto 3 elementi essenziali:

1. L’Allegato B non è stato prorogato per le locazioni turistiche.
2. Il 30 giugno 2026 resta la data entro cui inviare l’Allegato B.
3. Se alla scadenza mancano documenti tecnici per tempi amministrativi/procedurali, si può integrare entro il 30 dicembre 2026, dimostrando di essersi già attivati.

Questo nuovo decreto supera quindi, almeno sul piano operativo regionale, l’incertezza delle ultime ore sulla “scadenza fantasma”. La Regione conferma l’invio entro il 30 giugno 2026, ma consente l’integrazione entro fine anno.

Cosa è successo con la L.R. Sicilia n. 12/2026

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026, della L.R. Sicilia n. 12/2026, sono state introdotte alcune modifiche alla L.R. Sicilia n. 6/2025, che disciplina le strutture turistico-ricettive.

Tra le modifiche più importanti c’è la proroga del termine di adeguamento ai decreti attuativi per le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate. Il termine del 30 giugno 2026, per esse, viene sostituito con quello del 30 giugno 2027. Inoltre, la validità del quinquennio di classificazione in scadenza al 31 dicembre 2026 viene prorogata al 31 dicembre 2027.

Questo passaggio è chiaro per le strutture soggette a classificazione. Il dubbio riguarda invece le locazioni turistiche, perché le locazioni turistiche non sono soggette a classificazione.

Perché si è parlato di proroga dell’Allegato B

Il ragionamento di chi sosteneva la proroga dell’Allegato B è questo: l’Allegato B fa parte dei decreti attuativi della L.R. Sicilia n. 6/2025. Se viene prorogato il termine di adeguamento alle disposizioni dei decreti attuativi, allora anche l’adempimento collegato all’Allegato B potrebbe essere ricompreso nella proroga.

È una lettura che, in questi giorni, è circolata molto tra tecnici, associazioni, consulenti e operatori del settore, tuttavia questa interpretazione, alla luce dei chiarimenti successivi, non risulta confermata.

La proroga al 2027 riguarda la classificazione/riclassificazione delle strutture classificate, non l’invio dell’Allegato B per le locazioni turistiche.

Il testo della Gazzetta parla espressamente di strutture turistico-ricettive esistenti e classificate e di quinquennio di classificazione. Le locazioni turistiche, invece, sono alloggi ad uso abitativo e non sono soggette a classificazione.

Per questo motivo, è corretto dire che la proroga dell’Allegato B non è contemplata.

📖 Per conoscere tutte le modifiche della L. R. Sicilia 12/2026 (turismo rurale, soglia non imprenditoriale, accessibilità, affittacamere, rilevatori di gas), leggi l’articolo: Strutture ricettive e locazioni turistiche in Sicilia: cosa cambia dopo la Gazzetta del 5 giugno 2026.

Allegato B: perché la proroga al 2027 non si applica alle locazioni turistiche

La proroga al 2027 riguarda le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate. Le locazioni turistiche, invece, non sono soggette a classificazione.

Per questo motivo l’Allegato B non risulta prorogato al 2027 e resta da trasmettere entro il 30 giugno 2026.

Aggiornamenti sulla questione Allegato B

L’articolo è stato aggiornato raccogliendo le evoluzioni sulla questione allegato B nel mese di giugno 2026. A seguito del D.A. n. 1920/2026, si precisa che l’Allegato B per le locazioni turistiche resta da trasmettere entro il 30 giugno 2026.

Alla luce di ciò, aggiorniamo la lettura precedente, le FAQ e vi raccontiamo di seguito cosa è successo giorno per giorno in questo periodo. Se preferisci saltare tutta la crono-storia, vedi direttamente l’ultimo aggiornamento qui>.

Aggiornamento del 15/06/2026 ore 14:35 : Alle 12:30 è stato diffuso un post con lo screenshot di una risposta attribuita all’Osservatorio Turistico Regionale, a nome di Lia Giambrone, che riporta il seguente messaggio:

“Confermo la scadenza del 30.06.2026 per la presentazione dell’allegato B. Il mancato adempimento comporta la cessazione della struttura con revoca di CIR e CIN.”

La comunicazione è stata attenzionata da molti sui social, e nelle varie chat c’è stato molto fermento.

Aggiornamento del 15/06/2026 ore 21:19 : A rafforzare la posizione il chiarimento inviato dalla stessa Lia Giambrone al Dott. Saverio Panzica il quale conferma che, “per le locazioni turistiche, l’Allegato B resta da trasmettere entro il 30 giugno 2026.”

A seguito dei chiarimenti diffusi appare finalmente chiaro che l’Allegato B per le locazioni turistiche resta da trasmettere entro il 30 giugno 2026.

La proroga al 30 giugno 2027 riguarda esclusivamente gli adempimenti per le strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate, non l’adempimento previsto per gli alloggi locati per finalità turistiche.

NOTA: Aggiungiamo che sono girati sui social anche altri post con titoli come: “Finalmente in Sicilia non è più richiesta la SCIA per le locazioni turistiche non imprenditoriali“. In realtà era già così, il decreto lo ha solo ribadito che: per le locazioni turistiche non imprenditoriali non si parla di SCIA, ma di comunicazione di inizio attività. Per le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale, invece, resta il tema della SCIA da verificare con gli uffici competenti.

Aggiornamento 17/06/2026 ore 12:30 : Abbiamo posto alcune delle domande più frequenti che abbiamo ricevuto a Lia Giambrone, dirigente del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Servizio 3 – Osservatorio Turistico e dello Sport. Ecco cosa ci ha risposto:

  1. Per le locazioni turistiche non imprenditoriali già esistenti, l’Allegato B resta da trasmettere entro il 30 giugno 2026 oppure esiste una proroga al 2027?
    Non c’è proroga al momento. La scadenza per la presentazione dell’allegato B è il 30.06.2026
  2. Per le locazioni turistiche già esistenti, è corretto che l’invio dell’Allegato B debba essere effettuato alla PEC del Dipartimento regionale Turismo mentre per le strutture aperte dopo il 25 giugno 2025 basta la comunicazione al SUAP da https://www.impresainungiorno.gov.it/ ?
    La PEC corretta è servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it . Anche le struttura aperte dopo il 25 giugno 2025 devono produrre l’allegato B unitamente alla comunicazione al SUAP
  3. Se entro il 30 giugno 2026 un host non dispone ancora di tutta la documentazione richiesta, è possibile trasmettere comunque l’Allegato B con i documenti già disponibili e una nota di riserva di integrazione documentale?
    Non è previsto dalla norma
  4. L’art. 38 della L.R. n. 6/2025 prevede una sanzione pecuniaria specifica per la mancata trasmissione dell’Allegato B? La conseguenza principale è la possibile cessazione della posizione con revoca di CIR/CIN?
    La mancata trasmissione dell’allegato B comporta la cessazione della struttura con revoca di CIR e CIN
  5. Per le locazioni turistiche non imprenditoriali, la capacità ricettiva va valutata sulla base dei requisiti dell’immobile ad uso abitativo oppure si applicano anche i parametri previsti per le strutture extralberghiere classificate?
    Si applicano le previsioni del D.M. 5 luglio 1975 per le civili abitazioni
  6. In merito all’asseveramento impianti, potrebbe bastare ciò che è già allegato all’abitabilità/agibilità?
    Quanto agli allegati, è comunque necessario allegare almeno la dichiarazione di un tecnico che, facendo espresso riferimento a quanto indicato nel certificato di abitabilità/agibilità, certifichi che gli impianti sono a norma

Nota di lettura:

Riportiamo queste risposte perché provengono da un’interlocuzione diretta con un ufficio competente del Dipartimento regionale Turismo e aiutano a comprendere l’orientamento amministrativo seguito in questa fase. È importante distinguere tra testo normativo e indicazioni applicative degli uffici: alcuni passaggi non sono espressi con la stessa formulazione letterale nelle norme esaminate, ma rappresentano comunque chiarimenti amministrativi da non sottovalutare. Per questo motivo, la linea più prudente è considerare l’invio dell’Allegato B entro il 30 giugno 2026 come un adempimento da rispettare con attenzione, evitando interpretazioni autonome o rinvii non confermati.

Aggiornamento 19/06/2026 ore 13:30 : il Giornale di Sicilia ha riportato la posizione di AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, che ha chiesto alla Regione Siciliana un intervento urgente per allineare al 2027 anche la scadenza prevista per le locazioni turistiche.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, AIGAB segnala il rischio di una forte pressione sugli uffici regionali e comunali, dovuta al numero elevato di pratiche da trasmettere in poco tempo, proprio in coincidenza con l’avvio dell’alta stagione. Si tratta di una richiesta politica e associativa rilevante, perché conferma che il tema della proroga per le locazioni turistiche è ancora oggetto di confronto. Tuttavia, allo stato attuale, non risulta ancora pubblicato un provvedimento ufficiale che proroghi al 2027 il termine per l’invio dell’Allegato B relativo alle locazioni turistiche.

Per questo motivo, in attesa di eventuali atti ufficiali, la scadenza da considerare resta il 30 giugno 2026.

Questa vicenda mostra quanto sarebbe utile un lavoro coordinato tra associazioni, host, tecnici e istituzioni: solo un confronto ordinato e unitario può aiutare a ridurre la confusione, tutelare chi vuole mettersi in regola e alleggerire il carico sugli uffici competenti.

Aggiornamento 22/06/2026 ore 11:30 : Travelnostop ha pubblicato un nuovo intervento di Saverio Panzica sul tema dell’Allegato B per le locazioni turistiche in Sicilia. L’articolo conferma alcuni punti già trattati in questo aggiornamento: per le locazioni turistiche già esistenti resta il riferimento al termine del 30 giugno 2026 e l’Allegato B richiede, tra gli altri documenti, planimetria catastale aggiornata, certificato di abitabilità o SCA, certificato catastale e perizie di asseveramento degli impianti.

L’intervento introduce però anche una lettura ulteriore: secondo Panzica, il termine del 30 giugno 2026 non sarebbe qualificato espressamente come “perentorio”, ma avrebbe natura “ordinatoria”. Questa interpretazione potrebbe rilevare in caso di ritardi o difficoltà operative, ma va distinta dall’orientamento amministrativo comunicato dagli uffici regionali, secondo cui il mancato invio dell’Allegato B è collegato alla cessazione della posizione con revoca di CIR e CIN.

Panzica suggerisce inoltre, in via prudenziale, di inviare la comunicazione non solo alla PEC indicata dagli uffici regionali, ma anche al protocollo del Comune competente e alla PEC generale del Dipartimento regionale Turismo.

Alla luce di queste posizioni, la linea più prudente resta quella di trasmettere l’Allegato B entro il 30 giugno 2026, conservare tutte le ricevute PEC e, in caso di documentazione mancante o situazioni tecniche complesse, rivolgersi subito a un tecnico di fiducia o chiedere indicazioni scritte agli uffici competenti.

Aggiornamento 22/06/2026 ore 16:30 : È stata diffusa una nota formale dell’on. Dario Safina, deputato regionale PD, indirizzata all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con oggetto la disapplicazione del D.A. n. 2104/2025 alle locazioni turistiche alla luce dell’art. 5 della L.R. n. 12/2026, dell’art. 12 delle Preleggi e della sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026.

Nella nota, Safina sostiene che la L.R. n. 12/2026 avrebbe estromesso le locazioni turistiche dal perimetro dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, riconducendole invece ai requisiti ordinari delle civili abitazioni: agibilità, impianti, APE, igiene, sicurezza e uso abitativo.

La nota richiama inoltre il principio della gerarchia delle fonti: secondo questa lettura, una legge regionale successiva prevale su un decreto assessoriale precedente, nella parte in cui i due atti risultino incompatibili.

Il passaggio più rilevante è la richiesta finale rivolta all’Assessorato: adottare con urgenza un provvedimento di chiarimento che sancisca l’esclusione definitiva delle locazioni turistiche dagli obblighi strutturali, funzionali e documentali, compresi Allegato A e Allegato B, previsti dal D.A. n. 2104/2025.

Si tratta di una presa di posizione istituzionale importante, che conferma come il quadro sia ancora oggetto di confronto politico e amministrativo.

Tuttavia, al momento, non risulta ancora pubblicata una circolare o un provvedimento ufficiale dell’Assessorato che recepisca questa interpretazione. Per prudenza, fino a nuovi atti ufficiali, resta opportuno non sottovalutare le indicazioni operative comunicate dagli uffici regionali e valutare il proprio caso con un tecnico o professionista di fiducia.

Aggiornamento 24/06/2026 ore 13:30 : Il tema dell’Allegato B per le locazioni turistiche è ancora oggetto di confronto istituzionale e interpretativo.

Da un lato, alcuni interventi politici e giuridici sostengono che la L.R. Sicilia n. 12/2026 abbia superato, per le locazioni turistiche, parte degli obblighi previsti dal D.A. n. 2104/2025, in particolare quelli legati ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali propri delle strutture alberghiere ed extralberghiere.

Questa lettura è stata ripresa anche da Vita da Host, che parla della scadenza del 30 giugno come di una “scadenza fantasma”, sostenendo che le locazioni turistiche sarebbero ormai ricondotte alla disciplina delle civili abitazioni.

Dall’altro lato, i chiarimenti amministrativi ricevuti dagli uffici regionali continuano a indicare l’invio dell’Allegato B e della documentazione richiesta come adempimenti da effettuare. Anche alcune indicazioni tecniche prudenziali suggeriscono di non ignorare la scadenza, soprattutto in assenza di una circolare o di un provvedimento ufficiale che chiarisca definitivamente il quadro.

Per questo motivo, allo stato attuale, il quadro resta aperto: esistono letture giuridiche differenti, ma non risulta ancora pubblicato un atto ufficiale dell’Assessorato che disapplichi espressamente l’Allegato B per le locazioni turistiche.

In attesa di chiarimenti ufficiali, continuiamo a raccogliere gli aggiornamenti disponibili e invitiamo gli host alla massima prudenza.

Aggiornamento 24/06/2026 ore 14:15: È stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana il D.A. n. 1920 del 24 giugno 2026, che interviene sul D.A. n. 2104/2025, coordinato con il D.A. n. 2735/2025, alla luce della sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026 e della L.R. n. 12/2026.

La novità più importante riguarda le locazioni turistiche già esistenti. Puoi leggere tutti i dettagli nel nostro approfondimento: Novità
Allegato B Sicilia 2026: nuovo D.A. 1920/2026 e documenti integrabili entro il 30 dicembre

Il decreto conferma che le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del D.A. n. 2104/2025 devono inviare l’Allegato B entro il 30 giugno 2026 alla PEC:

servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it

Tuttavia, il nuovo decreto introduce una possibilità di integrazione documentale. In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2026, le locazioni turistiche che non riescono a corredare l’Allegato B con tutta la documentazione prescritta, per motivi legati alle tempistiche amministrative e procedurali degli enti preposti al rilascio dei documenti, possono comunque inviare l’Allegato B entro il 30 giugno 2026, dimostrando di avere avviato le procedure per ottenere la documentazione mancante.

In questi casi, la documentazione tecnica integrativa dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 dicembre 2026.

Il decreto precisa inoltre che il mancato rispetto di questo percorso comporta la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN.

In pratica, la nuova linea operativa sembra essere questa:

  • entro il 30 giugno 2026: inviare comunque l’Allegato B via PEC;
  • se mancano documenti tecnici: allegare prova dell’avvio delle procedure per ottenerli;
  • entro il 30 dicembre 2026: inviare la documentazione tecnica integrativa;
  • conservare ricevute PEC, documenti inviati e prove delle richieste effettuate.

Questo aggiornamento è particolarmente importante perché, al momento, il decreto non disapplica l’Allegato B per le locazioni turistiche. Al contrario, conferma l’invio entro il 30 giugno 2026, introducendo però una finestra temporale più ampia per completare la documentazione tecnica nei casi in cui l’host dimostri di essersi già attivato.

Alla luce di questo nuovo atto, la posizione più prudente per gli host è quindi non ignorare la scadenza del 30 giugno, inviare l’Allegato B nei termini e, se necessario, documentare in modo chiaro le richieste già avviate presso tecnici, professionisti o enti competenti.

Resta consigliabile confrontarsi con un tecnico abilitato o con un professionista di fiducia per valutare quali documenti allegare subito e quali, eventualmente, integrare entro il 30 dicembre 2026.

Aggiornamento 29/06/2026 ore 15:35: Nella giornata del 29 giugno 2026 la Regione Siciliana ha comunicato un sovraccarico della casella PEC dedicata all’invio dell’Allegato B:

servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it

“A causa del sovraccarico, il sistema potrebbe non consentire la corretta ricezione della posta.”

La Regione ha precisato che, ai fini dell’adempimento relativo alla trasmissione dell’Allegato B, farà fede la ricevuta di mancata consegna come prova dell’invio effettuato entro i termini.

Questo significa che, se l’host ha tentato l’invio entro la scadenza e ha ricevuto una ricevuta di mancata consegna, tale ricevuta va conservata con attenzione insieme alla ricevuta di accettazione, alla copia della PEC inviata e agli allegati trasmessi.

Cosa fare in pratica?

La Regione invita comunque gli utenti a inviare la PEC entro in termine e nuovamente, nei giorni successivi, se non è stata consegnata.

Chi ha inviato l’Allegato B e ha ricevuto una mancata consegna dovrebbe:

  • conservare la ricevuta di accettazione della PEC;
  • conservare la ricevuta di mancata consegna;
  • salvare copia della PEC inviata;
  • conservare copia di tutti gli allegati trasmessi;
  • effettuare un nuovo invio anche dopo la scadenza del termine, appena la casella PEC tornerà regolarmente funzionante.

In questa fase, la cosa più importante è poter dimostrare di aver tentato l’invio entro il termine del 30 giugno 2026.

Questo aggiornamento non modifica la scadenza prevista dal D.A. n. 1920/2026, ma chiarisce come comportarsi in caso di mancata consegna dovuta al sovraccarico della PEC regionale.

Locazioni turistiche e alloggi locati per finalità turistiche: qual è la differenza?

Le due espressioni sono molto vicine, ma non hanno esattamente la stessa funzione.

Locazioni turistiche” indica la categoria giuridica e l’attività: cioè la locazione di immobili ad uso abitativo, o parti di essi, per finalità turistiche, senza trasformare l’immobile in una struttura ricettiva classificata.

Alloggi locati per finalità turistiche” indica invece i singoli immobili oggetto della comunicazione: cioè gli alloggi concreti per i quali si presenta il modello Allegato B.

In modo semplice:

  • la locazione turistica è l’attività;
  • l’alloggio locato per finalità turistiche è l’immobile;
  • l’Allegato B è il modello collegato a quell’immobile.

Questa distinzione è importante perché evita un equivoco molto diffuso: l’Allegato B non riguarda tutte le strutture ricettive, ma solamente gli alloggi destinati a locazione turistica.

Cosa fare adesso

Chi gestisce una locazione turistica in Sicilia dovrebbe:

  • verificare se il proprio immobile rientra nella casistica delle locazioni turistiche;
  • predisporre la documentazione richiesta dal nuovo Allegato B;
  • compilare e sottoscrivere l’Allegato B;
  • inviare l’Allegato B alla PEC del Dipartimento Regionale del Turismo entro il 30 giugno 2026;
  • conservare la ricevuta di accettazione della PEC;
  • conservare la ricevuta di avvenuta consegna oppure, in caso di casella PEC sovraccarica, la ricevuta di mancata consegna;
  • salvare copia della PEC inviata, dell’Allegato B e di tutti gli allegati trasmessi;
  • se la PEC non viene consegnata per sovraccarico della casella regionale, effettuare un nuovo invio nei giorni successivi, conservando anche le nuove ricevute;
  • se mancano documenti tecnici per tempistiche amministrative o procedurali, conservare prova dell’avvio delle procedure per ottenerli;
  • inviare eventuali integrazioni documentali tecniche entro il 30 dicembre 2026, nei casi previsti dal D.A. n. 1920/2026.

FAQ – Domande frequenti sull’Allegato B per le locazioni turistiche in Sicilia

Abbiamo raccolto in questa sezione tutte le domande frequenti che ci sono arrivate in merito all’Allegato B per le locazioni turistiche in Sicilia.

La proroga dell’Allegato B al 2027 è ufficiale?

No. La proroga pubblicata in Gazzetta non riguarda l’Allegato B per le locazioni turistiche ma solo l’adeguamento ai decreti attuativi e il quinquennio di classificazione. Con il nuovo D.A. n. 1920/2026 è possibile, nei casi previsti dal decreto, inviare un’integrazione documentale entro il 30 dicembre 2026.

Che cosa è l’Allegato B?

L’Allegato B in Sicilia è il modello regionale di autocertificazione relativo agli alloggi locati per finalità turistiche da utilizzare per l’adeguamento alle nuove disposizioni regionali introdotte dalla L.R. n. 6/2025 e successive modifiche.

A cosa serve l’Allegato B in Sicilia?

L’Allegato B, introdotto dal Decreto Assessoriale n. 2104 del 25 giugno 2025, è il modello regionale ufficiale previsto per gli alloggi locati per finalità turistiche in Sicilia. Serve come modulo di comunicazione e dichiarazione dei dati e dei requisiti dell’immobile destinato a locazione turistica o affitto breve. Consente di comunicare al Dipartimento regionale Turismo le informazioni relative all’alloggio, al locatore, alla capienza, alle dotazioni presenti e alla documentazione tecnica richiesta.

L’Allegato B sembra avere principalmente due finalità per la Regione:

  • verificare che l’immobile sia dotato di abitabilità/agibilità o SCA;
  • dichiarare la conformità dell’alloggio ai requisiti igienico-sanitari, dimensionali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dal nuovo quadro regionale introdotto dalla L.R. Sicilia n. 6/2025, dal D.A. n. 2104/2025 e dal D.A. n. 1920/2026.

Nello specifico, questo documento assolve a tre funzioni pratiche fondamentali:

1. Dichiarazione dei requisiti dell’immobile: Compilando l’Allegato B, il locatore dichiara sotto la propria responsabilità che l’immobile possiede i requisiti richiesti per essere destinato a locazione turistica.

2. Adeguamento delle locazioni turistiche già attive: Per chi operava già prima del D.A. n. 2104/2025, l’Allegato B serve come comunicazione di adeguamento della posizione amministrativa dell’alloggio rispetto al nuovo quadro regionale. Non è corretto parlare di “sanatoria amministrativa” in senso tecnico, perché l’Allegato B non sana automaticamente eventuali omissioni precedenti. È più corretto dire che serve ad aggiornare e completare la posizione dell’alloggio secondo le nuove indicazioni regionali.

3. Allineamento documentale e verifiche amministrative: L’Allegato B non è il modello per ottenere o sanare il CIN o il CIR. CIN e CIR restano codici identificativi autonomi, soggetti a propri obblighi e sanzioni. Tuttavia, l’Allegato B contribuisce a rendere più completa e aggiornata la posizione amministrativa dell’alloggio, anche in vista di eventuali verifiche da parte degli enti preposti.

In sostanza, l’Allegato B non è una richiesta di nuova licenza e non serve a ottenere o sanare il CIN o il CIR. È un adempimento regionale collegato alla comunicazione e all’adeguamento alla normativa degli alloggi locati per finalità turistiche. Serve ad autodichiarare al Dipartimento del turismo che l’alloggio possiede i dati, i requisiti e la documentazione richiesti dal nuovo quadro regionale.

Chi deve presentare l’Allegato B?

L’Allegato B riguarda gli alloggi locati per finalità turistiche in Sicilia.

Secondo l’interpretazione letterale delle leggi esaminate, e dalla risposta che la nostra redazione ha ricevuto dall’Osservatorio Turistico di Cefalù, sembrerebbe che l’Allegato B sia il modello da utilizzare solo per le locazioni turistiche già esistenti alla data di entrata in vigore del del D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025.

Rimane comunque certo che per le nuove locazioni turistiche, l’Allegato B sia il modello che viene ripreso anche per la comunicazione di inizio attività da presentare secondo le modalità indicate dal SUAP del Comune competente.

Chi  ha una locazione turistica imprenditoriale deve comunque inviare Allegato B?

Sì, l’Allegato B riguarda anche le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale, ma per queste non basta l’Allegato B: serve anche la SCIA al SUAP.

Il punto chiave è nel punto 17 dell’Allegato A. Prima il testo dice che, per ciascuna unità abitativa identificata da un subalterno catastale, va presentata una comunicazione di inizio attività secondo il modello Allegato B. Subito dopo aggiunge che chi esercita locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale è soggetto anche all’obbligo di SCIA presso il SUAP.

Quindi l’Allegato B è il modello collegato all’unità abitativa destinata a locazione turistica e non è limitato espressamente alle sole locazioni non imprenditoriali.

La distinzione imprenditoriale / non imprenditoriale incide sul titolo amministrativo: per le locazioni turistiche non imprenditoriali il percorso è quello della comunicazione di inizio attività secondo il modello Allegato B; per le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale, invece, oltre all’Allegato B resta necessario presentare la SCIA al SUAP competente.

Da attenzionare anche le ultime righe dell’Allegato A, infatti il testo dice che: “Le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto si adeguano alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2026, inviando alla casella PEC del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, il modello di cui all’Allegato “B” al presente decreto.” Qui non specifica “solo non imprenditoriali”, quindi la lettura più prudente è che riguardi tutte le locazioni turistiche già esistenti, private che imprenditoriali.

Chi apre una nuova locazione turistica deve inviare anche l’Allegato B?

Chi apre una nuova locazione turistica, dall’interpretazione letterale delle leggi, non dovrebbe obbligatoriamente inviare via PEC l’Allegato B al Dipartimento regionale Turismo, perché nesce come adempimento di adeguamento delle locazioni già esistenti, come indicato anche nelle ultime righe dell’Allegato A, secondo cui: “Le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto si adeguano alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2026, inviando alla casella PEC del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, il modello di cui all’Allegato “B” al presente decreto.

Sicuramente le nuove locazioni turistiche non imprenditoriali dovranno presentare la comunicazione di inizio attività seguendo la procedura indicata dal SUAP del Comune competente, anche tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it ove previsto. Prima di considerare conclusa la pratica, è quindi prudente verificare se il SUAP e il Dipartimento regionale Turismo richiedano ulteriori passaggi operativi.

L’Allegato B riguarda anche B&B, affittacamere e case vacanze?

No. L’Allegato B non riguarda B&B, affittacamere, CAV, alberghi o altre strutture soggette a classificazione o a specifica SCIA ricettiva. Riguarda gli alloggi locati per finalità turistiche.

Per inviare l’Allegato B sono previsti versamenti?

No. L’Allegato B non prevede alcun bollettino, è solo una comunicazione via PEC.

Quali documenti bisogna allegare all’Allegato B?

Nel nuovo modello Allegato B introdotto e pubblicato alla fine del D.A. n. 1920/2026, sono richiamati da allegare obbligatoriamente:

Secondo l’interpretazione operativa del nuovo D.A. n. 1920/2026, basterebbe una semplice visura catastale aggiornata ma, come indicato nel nostro approfondimento sul D. A. n.1920/2026 si sottolinea che l’allegato B riporta ancora – probabilmente come refuso – il riferimento al “CERTIFICATO CATASTALE“. Quest’ultimo che si può richiedere secondo le modalità indicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate pagando gli opportuni oneri (58 €). In questo momento di grande richiesta, per accorciare i tempi, è preferibile chiedere direttamente un appuntamento fisico presso l’ufficio dell’Agenzie delle entrate territorialmente competente.

Non risulta invece indicato espressamente nel modello B che la planimetria debba essere “quotata”. Tuttavia, sul piano pratico, un tecnico o un ufficio competente potrebbe richiedere elaborati più dettagliati qualora servano a verificare superfici, distribuzione interna, requisiti igienico-sanitari o capacità ricettiva. Per prudenza, è quindi opportuno allegare la planimetria catastale aggiornata e, in caso di dubbi sulle superfici o sulla conformità dell’alloggio, confrontarsi con un tecnico abilitato.

Non è più richiesta copia del regolamento di condominio.

Se allego una S.C.A. completa, devo allegare anche ulteriori perizie asseverate degli impianti?

Dalle letture operative del D.A. n. 1920/2026 oggi sembrerebbe che se l’host possiede già le certificazioni degli impianti prodotte in fase di ottenimento di abitabilità, agibilità o S.C.A., non dovrebbe essere necessario predisporre una nuova perizia asseverata, qualora la documentazione già esistente sia ritenuta idonea dal tecnico.

Su questo punto leggi l’approfondimento: Allegato B, certificazioni impianti e assicurazioni: perché non è solo un tema burocratico

Per comprendere la questione è utile distinguere due letture emerse nei giorni antecedenti al D.A. n. 1920/2026, nel confronto tra host, tecnici e consulenti.

1-L’orientamento amministrativo iniziale

Nel modello Allegato B viene richiesto di allegare, oltre alla planimetria catastale aggiornata, al certificato/visura catastale e al certificato di abitabilità/agibilità o S.C.A., anche la documentazione relativa agli impianti presenti nell’alloggio.

In particolare, dai chiarimenti ricevuti dagli uffici regionali emerge che, per gli impianti, è necessario allegare documentazione tecnica idonea, come:

  • Dichiarazione di Conformità, se disponibile;
  • Dichiarazione di Rispondenza, ove prevista;
  • perizia o dichiarazione tecnica asseverata, nei casi in cui manchi la documentazione originaria o sia necessario attestare la sicurezza/conformità degli impianti esistenti.

Secondo questa lettura, anche quando viene allegata una S.C.A. o un certificato di abitabilità/agibilità, è opportuno non limitarsi alla sola S.C.A., ma allegare almeno una documentazione tecnica specifica sugli impianti presenti nell’immobile.

La dichiarazione tecnica può fare espresso riferimento alla S.C.A. o al certificato di abitabilità/agibilità eventualmente già disponibile, precisando che gli impianti presenti nell’alloggio risultano conformi, rispondenti o comunque verificati secondo la normativa applicabile.

Se un impianto non è presente, è centralizzato, non è nella disponibilità esclusiva dell’alloggio o non è pertinente al caso concreto, è opportuno farlo indicare espressamente nella documentazione tecnica allegata.

2-L’orientamento sostenuto da alcuni tecnici e consulenti

Alcuni tecnici e consulenti ritengono che, quando viene allegata una S.C.A. completa e già comprensiva della documentazione o delle certificazioni impiantistiche, si possa rappresentare all’Amministrazione che non occorre produrre ulteriori perizie asseverate aventi il medesimo oggetto.

Secondo questa lettura, l’host potrebbe allegare l’abitabilità/agibilità o S.C.A. completa e chiedere che venga valutata come documentazione sufficiente ai fini dell’istruttoria, salvo eventuale richiesta motivata di integrazione da parte dell’Amministrazione.

La ragione è che la S.C.A. — Segnalazione Certificata di Agibilità — riguarda anche la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’edificio e degli impianti installati, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.

Inoltre, il D.M. 37/2008 disciplina la documentazione relativa agli impianti. In particolare:

  • l’art. 7 prevede il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell’impresa installatrice;
  • l’art. 9 collega il certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e, ove previsto, del certificato di collaudo;
  • l’art. 11 disciplina il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia della dichiarazione di conformità, del progetto o del certificato di collaudo.

Per questo motivo, se l’abitabilità/agibilità o S.C.A. allegata contiene o richiama già le certificazioni impiantistiche, la richiesta di ulteriori perizie asseverate aventi lo stesso oggetto potrebbe essere considerata una duplicazione documentale, salvo che l’Amministrazione rilevi specifiche carenze o chieda integrazioni motivate.

A supporto di questa posizione si possono richiamare anche i principi di semplificazione e acquisizione d’ufficio dei documenti già detenuti dalla Pubblica Amministrazione, previsti da:

  • art. 18, commi 2 e 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • art. 25, commi 2 e 3, Legge Regionale Sicilia 21 maggio 2019, n. 7;
  • art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Queste norme stabiliscono, in sintesi, che i documenti necessari all’istruttoria devono essere acquisiti d’ufficio quando sono già in possesso dell’Amministrazione procedente o detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni, e che l’interessato può essere chiamato a indicare gli elementi utili per reperirli.

In genere, una una perizia asseverata può essere richiesta:

  • in assenza della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.);
  • per compravendite immobiliari;
  • per pratiche edilizie (SCIA, sanatorie, agibilità);
  • per richieste di autorizzazioni amministrative;
  • in procedimenti giudiziari o assicurativi;
  • per dimostrare la sicurezza di impianti esistenti.

In ogni caso, la mancanza di agibilità, S.C.A. o documentazione sulla sicurezza degli impianti non dovrebbe essere trattata come una semplice questione formale, perché può incidere sulla sicurezza degli ospiti e sulle responsabilità del proprietario o gestore.

Nota: questa FAQ riguarda il caso specifico degli immobili già dotati di certificato di abitabilità/agibilità o S.C.A. completa. Non riguarda i casi in cui l’immobile sia privo di agibilità, privo di S.C.A. o privo di documentazione sulla sicurezza degli impianti: in tali ipotesi è necessario confrontarsi con un tecnico abilitato per valutare il percorso corretto.

Il certificato di abitabilità/agibilità o S.C.A. è sempre obbligatorio?

In linea generale, l’immobile destinato a locazione turistica deve essere dotato di certificato di abitabilità/agibilità o S.C.A., come richiesto dal modello Allegato B.

È prevista una specifica eccezione per gli immobili realizzati antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, Testo Unico delle Leggi Sanitarie. In questi casi, il certificato di abitabilità non è richiesto; al suo posto deve essere prodotta l’attestazione del certificato di collaudo statico dell’immobile. Non risultano previste altre eccezioni espresse.

Per questo motivo, chi non dispone del certificato di abitabilità o agibilità dovrebbe verificare con attenzione la situazione urbanistica e documentale dell’immobile, rivolgendosi al proprio tecnico di fiducia. Per ulteriori chiarimenti sugli impianti o sulle attestazioni tecniche richieste, è opportuno confrontarsi anche con il proprio impiantista o professionista abilitato.

Che differenza c’è tra Di.Co., Di.Ri. e perizia asseverata?

Quando si parla di documentazione sugli impianti, possono entrare in gioco tre strumenti diversi: Dichiarazione di Conformità, Dichiarazione di Rispondenza e perizia asseverata.

La Dichiarazione di Conformità, detta anche Di.Co., è il documento rilasciato normalmente dall’impresa che ha realizzato l’impianto al termine dei lavori. Serve ad attestare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e nel rispetto della normativa applicabile.

La Dichiarazione di Rispondenza, detta anche Di.Ri., può essere redatta da un professionista qualificato per impianti già esistenti, nei casi previsti dalla legge, quando manca la Dichiarazione di Conformità originaria.

La perizia asseverata è invece una relazione tecnica più ampia, redatta da un professionista abilitato, come ingegnere, architetto, perito industriale o altro tecnico competente. Serve a documentare in modo tecnico e responsabile la conformità, la rispondenza o lo stato di sicurezza di un impianto, soprattutto quando occorre una valutazione più approfondita. Nella perizia il professionista descrive le verifiche effettuate, valuta lo stato dell’impianto rispetto alle norme tecniche e di sicurezza applicabili e ne assevera il contenuto, assumendosene la responsabilità.

Gli impianti interessati sono quelli disciplinati principalmente dal D.M. 37/2008. Nel caso dell’Allegato B vengono normalmente richiamati:

  • impianto elettrico;
  • impianto gas;
  • impianto idrico-sanitario.

Con il nuovo D.A. n. 1920/2026 sono stati esclusi impianti radio/TV e condizionatori.

La scelta del documento corretto dipende dalla situazione concreta dell’immobile, dall’età degli impianti, dalla documentazione già disponibile e dagli impianti effettivamente presenti nell’alloggio.

Cosa fare se non riesco ad avere tutta la documentazione entro il termine?

Se non si riesce a recuperare tutta la documentazione entro la scadenza, secondo il nuovo D.A. n. 1920/2026 è possibile trasmettere comunque l’Allegato B entro il 30 giugno 2026, allegando la documentazione già disponibile, precisando che alcuni certificati sono in fase di predisposizione e che saranno trasmessi successivamente appena disponibili.

È comunque consigliabile:

  • allegare tutti i documenti già disponibili;
  • indicare chiaramente quali documenti mancano;
  • specificare che sono stati richiesti o sono in fase di predisposizione;
  • allegare e conservare copia delle richieste fatte a tecnici, uffici o professionisti;
  • inviare le integrazioni entro e non oltre il 30 dicembre 2026.

Una possibile formula da inserire nella nota può essere: “Si trasmette l’Allegato B con la documentazione attualmente in possesso. In relazione ai documenti non ancora disponibili, quali [indicare i documenti mancanti], si comunica che gli stessi sono in fase di richiesta/predisposizione. Sarà cura del sottoscritto trasmetterli successivamente non appena disponibili e comunque entro e non oltre il termine indicato dal D.A. n. 1920/2026 .

È possibile inviare l’Allegato B con riserva di integrazione documentale?

Sì. Secondo il chiarimento ricevuto dagli uffici regionali, con il nuovo D.A. n. 1920/2026, è possibile effettuare l’invio dell’Allegato B con riserva di integrazione documentale.

In questi casi, però, l’host deve dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all’ottenimento della documentazione mancante e che la mancanza nasce per motivi legati alle tempistiche amministrative e procedurali degli enti competenti.

La documentazione tecnica integrativa dovrà poi essere inviata entro e non oltre il 30 dicembre 2026.

Quindi, è opportuno:

  • predisporre tutta la documentazione richiesta prima della scadenza;
  • se manca un documento, fornire nel corpo della PEC indicazioni scritte sullo stato dei fatti agli uffici competenti;
  • allegare alla PEC e conservare prova delle richieste già fatte a tecnici, professionisti o uffici;
  • inviare le integrazioni entro e non oltre il termine stabilito dal decreto n. 1920/2026.
L’Allegato B va presentato per ogni immobile?

Sì, il principio è che la comunicazione riguardi ciascuna unità abitativa destinata a locazione turistica, identificata catastalmente. In pratica, se ci sono più alloggi distinti, la comunicazione va valutata per ciascun alloggio.

A chi va inviato l’Allegato B?

Il D.A. 2104/2025 prevede l’invio dell’Allegato B alla PEC del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

A quale PEC va inviato l’Allegato B?

Il punto 17 dell’Allegato A al D.A. n. 2104/2025, coordinato con il D.A. n. 2735/2025, prevede l’invio dell’Allegato B alla PEC del Dipartimento regionale Turismo.

Si attenziona però che nel D.A. n. 1920/2026, è indicato di inviare l’Allegato B alla seguente PEC: servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it. Questta PEC è valida per tutte le provincie della Sicilia.

Alcuni professionisti suggeriscono, in via prudenziale, di trasmettere la comunicazione anche al protocollo del Comune competente protocollo@cert.comune.NOMECOMUNE.it (es. protocollo@cert.comune.palermo.it) e alla PEC generale del Dipartimento regionale Turismo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

Cosa fare se la PEC torna indietro perché la casella di posta è piena e ricevo una ricevuta di mancata consegna?

A causa del sovraccarico della casella PEC dedicata all’invio dell’Allegato B, la Regione ha precisato che, ai fini della prova dell’invio effettuato entro i termini, farà fede la ricevuta di mancata consegna.

Questo significa che, se l’host ha tentato l’invio entro la scadenza del 30 giugno 2026 e ha ricevuto una ricevuta di mancata consegna, quella ricevuta va conservata perché dimostra il tentativo di invio nei termini.

È comunque consigliabile inviare nuovamente la documentazione nei giorni successivi, come indicato dalla Regione, conservando anche la nuova ricevuta PEC.

È opportuno conservare:

  • ricevuta di accettazione della PEC;
  • ricevuta di mancata consegna;
  • copia della PEC inviata;
  • copia dell’Allegato B trasmesso;
  • copia di tutti gli allegati inviati;
  • eventuale nuovo invio effettuato nei giorni successivi.

La Regione invita comunque gli utenti a inviare nuovamente la documentazione che non è stata consegnata. La ricevuta di mancata consegna serve come prova del tentativo di invio entro i termini, ma è opportuno procedere con un nuovo invio appena la casella PEC tornerà a funzionare regolarmente.

La comunicazione della Regione non modifica la scadenza prevista dal D.A. n. 1920/2026. Il termine resta il 30 giugno 2026. La comunicazione chiarisce soltanto che, in caso di mancata consegna dovuta al sovraccarico della PEC regionale, farà fede la ricevuta di mancata consegna come prova dell’invio tentato entro i termini.

Dove posso scaricare l’Allegato B aggornato?

Puoi trovare il nuovo Allegato B in calce al D.A. n. 1920/2026, reperibile sul sito della Regione Siciliana a questo link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-1920-24062026

Che differenza c’è tra allegato A e B?

L’Allegato A contiene definizioni, requisiti minimi e disposizioni applicabili alle diverse tipologie disciplinate dal decreto. L’Allegato B è invece il modello di comunicazione relativo agli alloggi locati per finalità turistiche.

La scadenza dell’Allegato B è perentoria?

Sul punto esistono due piani da distinguere.

Da un lato, secondo i chiarimenti ricevuti dagli uffici regionali, la scadenza del 30 giugno 2026 va considerata operativamente molto rilevante. Il mancato invio dell’Allegato B è stato infatti collegato alla possibile cessazione della posizione e alla revoca di CIR/CIN. Per questo motivo è prudente rispettare il termine e conservare prova dell’invio.

Dall’altro lato, Saverio Panzica ha evidenziato che il termine del 30 giugno 2026 non risulta espressamente qualificato dalla norma come “perentorio”, ma potrebbe essere letto come termine “ordinatorio”. Secondo questa interpretazione, eventuali ritardi o difficoltà operative andrebbero valutati alla luce del quadro normativo complessivo, della documentazione disponibile e delle concrete circostanze del caso.

In assenza di una circolare o di un provvedimento ufficiale che chiarisca definitivamente la natura del termine, la linea più prudente resta quella di non ignorare la scadenza, trasmettere l’Allegato B entro il 30 giugno 2026, conservare le ricevute PEC e tutta la documentazione inviata.

Qual è il termine per presentare l’Allegato B?

Nel D.A. 2104/2025 è previsto l’adeguamento delle locazioni turistiche entro il 30 giugno 2026.

Dopo la Gazzetta del 5 giugno 2026, molti hanno ritenuto che anche l’Allegato B potesse essere ricompreso nella proroga al 30 giugno 2027, ma a seguito dei chiarimenti dell’Osservatorio Turistico e con il D.A. n. 1920/2026, il termine ultimo resta ufficialmente il 30/06/2026.

Cosa succede se non presento l’Allegato B entro il termine?

Secondo il D.A. n. 1920/2026, il mancato adempimento comporterebbe la cessazione della posizione con revoca di CIR e CIN.

L’art. 38 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria?

Sì, l’art. 38 della L.R. Sicilia n. 6/2025 prevede diverse sanzioni amministrative, alcune delle quali possono riguardare anche le locazioni turistiche.

Il comma 1 dell’art. 38 prevede una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro per l’omissione o l’incompletezza delle comunicazioni di cui all’art. 12, comma 1, ma tale riferimento riguarda le comunicazioni collegate alla classificazione delle strutture turistico-ricettive. Non richiama espressamente l’Allegato B.

Il comma 2 aggiunge che i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che, nel corso dell’anno solare, per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’art. 12, comma 3 (comunicazione dati ISTAT), o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

In particolare, il comma 3 dell’art. 38 stabilisce che chi esercita locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorra nelle violazioni previste dal comma 2, è soggetto alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista da quel comma.

Diverso è il caso della SCIA: il comma 6 prevede una sanzione da 1.032 a 6.000 euro per chi gestisce una struttura turistico-ricettiva senza aver presentato la SCIA, ma con le modifiche alla L.R. 6/205 pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2026 si escludono espressamente le locazioni turistiche non imprenditoriali di cui all’art. 35.

Per quanto riguarda invece la mancata presentazione dell’Allegato B entro il termine, l’art. 38 non sembra prevedere una sanzione pecuniaria espressa e specifica riferita direttamente a questo adempimento.

Resta però fermo un punto da attenzionare: secondo i chiarimenti diffusi dagli uffici competenti e ribaditi dagli stessi alla nostra redazione, il mancato invio dell’Allegato B è stato collegato alla cessazione della posizione e alla revoca di CIR e CIN. Per questo motivo, anche se non risulta una sanzione pecuniaria specifica chiaramente indicata per il solo mancato invio dell’Allegato B, la scadenza va considerata operativamente molto rilevante.

La mancata presentazione dell’Allegato B può incidere su CIR e CIN?

Secondo il D.A. n. 1920/2026, il mancato adempimento comporta la cessazione d’ufficio della struttura con revoca di CIR e CIN.

Le locazioni turistiche devono presentare la SCIA?

Le locazioni turistiche non imprenditoriali seguono il percorso della comunicazione inizio attività semplificata e non della SCIA.

Per le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale, invece, resta centrale il tema della SCIA. Per questo motivo, chi opera con partita IVA o gestisce in forma organizzata dovrebbe confrontarsi con l’ufficio competente e con il proprio consulente.

Il limite delle locazioni turistiche non imprenditoriali è ancora quattro immobili?

No. La soglia è stata ridotta come indicato anche nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2026. La locazione turistica mantiene carattere non imprenditoriale se svolta dallo stesso gestore in non più di due unità immobiliari. Superata questa soglia, oppure in presenza di elementi organizzativi di tipo imprenditoriale, è opportuno verificare il corretto inquadramento amministrativo e fiscale.

L’Allegato B riguarda solo le locazioni brevi sotto i 30 giorni?

No. L’Allegato B riguarda gli “alloggi locati per finalità turistiche”. La locazione breve, sotto il profilo fiscale, è il contratto di durata non superiore a 30 giorni.

La locazione per finalità turistiche può però riguardare anche soggiorni superiori a 30 giorni, quando l’immobile viene locato per finalità turistica e resta un alloggio ad uso abitativo.

Per questo motivo è meglio parlare di alloggi locati per finalità turistiche, non solo di locazioni brevi.

Come si valuta la capacità ricettiva nelle locazioni turistiche?

Secondo il chiarimento ricevuto, per le locazioni turistiche si applicano le previsioni del D.M. 5 luglio 1975 relative alle civili abitazioni. La capacità ricettiva va quindi valutata sulla base dei requisiti dell’immobile ad uso abitativo: superfici, altezze, rapporti aeroilluminanti, requisiti igienico-sanitari, agibilità/abitabilità, sicurezza e normativa comunale applicabile.

Ho inviato via PEC l’allegato B ma non ho ricevuto risposta. Come faccio a sapere se è tutto ok?

Non è prevista alcuna risposta alla PEC.

Il silenzio dell’ufficio, però, non equivale necessariamente a un “assenso” e a una certezza assoluta che non manchi nulla.

Il consiglio è di conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione che è la prova dell’adempimento formale di invio entro i termini. Sono da conservare in dettaglio: ricevuta di accettazione; ricevuta di avvenuta consegna; copia del messaggio inviato; tutti gli allegati trasmessi; eventuale distinta/elenco degli allegati nel corpo della PEC.

Per tutelarsi, si consiglia inoltre di rendere la PEC il più ordinata possibile, indicando chiaramente nel corpo del messaggio:

  • nome locatore;
  • codice fiscale;
  • Comune e indirizzo dell’alloggio;
  • CIR/CIN, se già disponibili;
  • elenco numerato degli allegati.

Per avere più sicurezza, si potrebbe eventualmente aggiungere richiesta conferma protocollazione: “Si chiede, ove possibile, conferma dell’avvenuta ricezione e protocollazione della presente comunicazione”.

Questo articolo è stato aggiornato?

Sì. Questo articolo nasce in un momento di forte incertezza interpretativa ed il suo contenuto è stato aggiornato nel tempo per allinearsi ai cambiamenti. Trovi in alto gli aggiornamenti.

Alla luce dei chiarimenti più recenti, la posizione prudente e corretta è questa: per le locazioni turistiche l’Allegato B resta da inviare entro il 30 giugno 2026. La proroga al 2027 riguarda le strutture turistico-ricettive classificate e non l’adempimento previsto per gli alloggi locati per finalità turistiche.

Per qualsiasi dubbio su questo articolo o se vuoi fare delle integrazioni utili puoi scrivere un post nel gruppo Host Palermo e Attività locali e proveremo ad aiutarti. La nostra è una rete collaborativa, e con questo spirito stiamo provando a mettere insieme le conoscenze per orientaci insieme.

Per casi specifici è sempre opportuno verificare la propria posizione con il Dipartimento regionale Turismo, con il SUAP competente per le nuove aperture o con un consulente di fiducia.

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