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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026 dell’ Art. 5. Modifiche alla L.R. Sicilia n. 6/2025 e dell’Art. 6. Differimento di termini in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive, sono state introdotte alcune modifiche alla Legge regionale Sicilia 25 febbraio 2025, n. 6, “Disciplina delle strutture turistico-ricettive”: la norma che ha ridisegnato il sistema dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera in Sicilia.
Si tratta di un aggiornamento importante, perché interviene su diversi aspetti pratici: classificazione, accessibilità, sicurezza, affittacamere, turismo rurale, locazioni turistiche e requisiti degli immobili. Resta inoltre aperto, nel quadro dei decreti attuativi, il tema delle piscine.
In questo articolo proviamo a fare chiarezza punto per punto, distinguendo ciò che risulta già modificato dai testi normativi da ciò che, invece, resta da monitorare in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali.
La L.R. Sicilia n. 6/2025 ha introdotto un nuovo quadro per l’ospitalità turistica regionale, demandando ai decreti attuativi dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la definizione di requisiti minimi, criteri di classificazione e modalità operative.
Successivamente, il D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025, poi coordinato con il D.A. n. 2735 dell’8 agosto 2025, ha approvato gli Allegati A e B, collegando la disciplina generale alle procedure operative.
Le modifiche pubblicate in Gazzetta il 5 giugno 2026 intervengono su questo impianto, modificando alcuni punti e chiarendo diversi aspetti che avevano generato dubbi tra operatori, host e associazioni di categoria.
Una delle modifiche riguarda i villaggi turistici che vengono tolti dalla lettera a) e inseriti nella lettera b), quindi tra le strutture turistico-ricettive extralberghiere.
Il motivo è legato alla natura stessa dei villaggi turistici, che sono realtà ricettive all’aria aperta e che, per caratteristiche organizzative e operative, risultano più vicine a campeggi e aree attrezzate che agli alberghi tradizionali.
È una correzione di inquadramento, utile a rendere più ordinata la classificazione delle diverse forme di ospitalità presenti in Sicilia.
La modifica introduce una nuova categoria, indicata come “c-bis”, dedicata alle altre forme di ospitalità. In questa categoria rientrano le “dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche“.
Questo passaggio è rilevante perché prova a distinguere in modo più chiaro le locazioni turistiche dalle altre forme di ospitalità extralberghiera, come B&B, affittacamere o case e appartamenti per vacanze.
È importante però non confondere i piani: le locazioni turistiche restano un caso particolare, perché riguardano immobili ad uso abitativo e non sono soggette a classificazione.
Un altro punto importante riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità.
Le strutture extralberghiere non vengono più trattate automaticamente come se dovessero adeguarsi ai requisiti minimi previsti per gli alberghi. La modifica chiarisce che devono fornire agli utenti una comunicazione adeguata sul possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità, in conformità al D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
La modifica non elimina la classificazione di B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze e altre tipologie soggette a classificazione. Ciò che cambia riguarda l’obbligo collegato ai requisiti minimi di accessibilità e visitabilità.
In altre parole, diventa centrale il principio di trasparenza verso l’ospite: chi accoglie deve comunicare in modo chiaro se l’immobile dispone o meno di condizioni utili all’accessibilità e alla visitabilità, così che chi prenota possa scegliere in modo consapevole.
Questo evita automatismi eccessivi, ma non elimina l’attenzione dovuta verso gli ospiti con esigenze specifiche.
Sul fronte sicurezza arriva un chiarimento molto atteso si trova alla lettere e). La modifica inserisce il riferimento ai dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio “dove sono presenti gli apparecchi a combustione”.
Il testo continua inoltre a richiamare gli obblighi per gli estintori portatili a norma, con indicazioni sulla loro collocazione e distribuzione.
Vista la formulazione tecnica della norma, per l’applicazione concreta è sempre opportuno verificare il proprio caso con un tecnico abilitato o con il SUAP competente, soprattutto in presenza di caldaie, cucine a gas, stufe o altri apparecchi a combustione.
La modifica all’articolo 19 della L.R. Sicilia n. 6/2025 dedicato agli affittacamere chiarisce che le camere possono essere ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna sia dotata degli spazi di relazione previsti.
È una novità pratica, perché riconosce situazioni già presenti sul territorio: gestioni organizzate su più subalterni catastali, ma all’interno dello stesso stabile.
Il limite resta quello della coerenza funzionale dell’attività e del rispetto dei requisiti richiesti per la tipologia.
Tra le modifiche compare anche un aggiornamento all’articolo 19 L.R. Sicilia n. 6/2025 relativo al turismo rurale. Il testo sostituisce il riferimento a “ospitalità e ristorazione” con “ospitalità, degustazione e/o ristorazione”.
È un intervento puntuale, ma significativo, perché riconosce meglio il ruolo delle esperienze legate ai prodotti locali, alla cultura del territorio e alla dimensione enogastronomica.
Per Ospitandem questo è un segnale interessante: il turismo siciliano si muove sempre più verso un’ospitalità fatta non solo di pernottamento, ma anche di racconto, sapori, relazioni e territorio.
Una delle modifiche più importanti riguarda l’art. 5, comma 1, lettera h), della L.R. Sicilia n. 12 del 27 maggio 2026, che modifica l’art. 35 della L.R. Sicilia n. 6/2025, legato alle locazioni brevi non imprenditoriali. La modifica porta il limite massimo per considerare l’attività non imprenditoriale da quattro a due unità immobiliari gestite dallo stesso soggetto.
Questo passaggio recepisce l’orientamento nazionale sulle locazioni brevi e ha un impatto concreto per molti host. Infatti, il limite da quattro a due unità immobiliari deriva, sul piano statale, dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che all’art. 1, comma 17, modifica l’art. 1, comma 595, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) , collegato al regime fiscale delle locazioni brevi previsto dall’art. 4 dal D. L. 50/2017.
In pratica, la gestione resta non imprenditoriale solo se svolta dallo stesso gestore in non più di due unità immobiliari. Superata questa soglia, oppure in presenza di elementi organizzativi di tipo imprenditoriale, è necessario valutare con attenzione il corretto inquadramento amministrativo e fiscale, confrontandosi con SUAP, commercialista o consulente esperto.
La legge precisa inoltre che gli immobili destinati a locazione turistica, se muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extralberghiere. Resta però fermo il rispetto delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.
Questo è un punto fondamentale. Una locazione turistica non viene trasformata automaticamente in una struttura ricettiva classificata. Resta un immobile ad uso abitativo, che deve rispettare i requisiti previsti per le abitazioni civili e gli obblighi specifici applicabili alle locazioni turistiche.
In altre parole: meno automatismi alberghieri, ma nessuna zona franca. L’immobile deve essere regolare, sicuro e conforme all’uso abitativo.
Uno dei punti che sta generando più confusione riguarda la proroga al 2027 prevista dalle modifiche introdotte dall’art. 5 della Legge della Regione Siciliana n. 12 del 27 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026.
In particolare, il riferimento è alle lettere d) e k) dell’art. 5, comma 1, della L.R. Sicilia n. 12/2026, che intervengono sulla L.R. Sicilia n. 6/2025 in materia di strutture turistico-ricettive:
d) al comma 2 dell’articolo 5 dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le parole “ed in ogni caso dal primo gennaio dell’anno successivo al termine ultimo di adeguamento previsto dall’articolo 40, comma 2”;
k) al comma 2 dell’articolo 40 le parole “30 giugno 2026” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2027”. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027.
La lettera d) modifica quindi l’articolo 5, comma 2, della L.R. Sicilia n. 6/2025, precisando la decorrenza del periodo di validità della classificazione.
La lettera k) modifica invece l’articolo 40, comma 2, della L.R. Sicilia n. 6/2025, sostituendo il termine del 30 giugno 2026 con quello del 30 giugno 2027 e prorogando di conseguenza la validità del corrente quinquennio di classificazione al 31 dicembre 2027.
Il riferimento resta quindi alla materia della classificazione e dell’adeguamento delle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate. La modifica all’articolo 40 sposta infatti al 30 giugno 2027 il termine per l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alle disposizioni dei decreti attuativi della L.R. Sicilia n. 6/2025.
Il punto decisivo è questo: il testo dell’articolo 40, comma 2, come modificato, fa riferimento alle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate e alla validità del corrente quinquennio di classificazione.
Il rinvio attualmente riguarda le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate. Parliamo quindi di realtà soggette a classificazione, come alberghi, B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere e altre tipologie classificate.
Le locazioni turistiche, invece, sono definite dall’art. 35 della L.R. Sicilia n. 6/2025, come modificato dalla L.R. Sicilia n. 12 del 27 maggio 2026, come unità immobiliari ad uso abitativo, o parti di esse, non soggette a classificazione.
Per questo motivo, non è corretto, almeno allo stato attuale, leggere questa proroga come un rinvio generalizzato di tutti gli adempimenti per ogni forma di ospitalità.
Non si tratta di una esclusione dichiarata con una formula espressa, ma di una conseguenza interpretativa fondata sul fatto che la proroga riguarda la classificazione, mentre le locazioni turistiche non sono soggette a classificazione.
La Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2026 non contiene, almeno nel testo esaminato, una frase che richiami espressamente l’Allegato B per le locazioni turistiche e ne disponga in modo autonomo la proroga al 30 giugno 2027.
Il testo dell’articolo 40, come modificato, parla di adeguamento delle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate e di proroga del quinquennio di classificazione. Le locazioni turistiche, invece, sono definite dall’art. 35 della L.R. Sicilia n. 6/2025 come unità immobiliari ad uso abitativo, o parti di esse, non soggette a classificazione.
Per questo motivo il tema dell’Allegato B, previsto dal D.A. 2104/2025 per gli alloggi locati per finalità turistiche, resta quindi un punto che richiede prudenza.
Da un lato, una lettura letterale prudenziale porta a intendere la proroga legata al termine di adeguamento alle disposizioni dei decreti attuativi della L.R. 6/2025 per le strutture esistenti classificate, escludendo le locazioni turistiche.
Dall’altro, secondo analisi interpretative da parte dei tecnici, l’intera impalcatura della L.R. 6/2025 dovrebbe essere prorogata per il fatto che l’art. 40, comma 2, sposta al 30 giugno 2027 l’adeguamento alle disposizioni del decreto attuativo e, poiché l’Allegato B è dentro i decreti attuativi 2104/2025 e 2735/2025, anche quell’adempimento viene letto come compreso nella proroga.
In assenza di una formula espressa nel testo normativo, o di ulteriori chiarimenti ufficiali, la soluzione più prudente è distinguere i due livelli:
Per questo motivo, chi gestisce una locazione turistica dovrebbe evitare conclusioni automatiche e, se deve assumere decisioni operative, chiedere conferma scritta al SUAP competente o al Dipartimento regionale Turismo.
Un altro punto da non trascurare riguarda le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale. Per queste situazioni il riferimento non può essere automaticamente lo stesso delle locazioni turistiche non imprenditoriali.
L’art. 38 comma 6 della L.R. Sicilia n. 6/2025 viene modificato il modo da escludere le locazioni turistiche “non imprenditoriali” dalle sanzioni amministrative in assenza di SCIA.
Infatti i gestori di locazioni turistiche senza partita IVA sono soggette alla comunicazione di inizio attività al SUAP, prevista dall’art. 35 comma 5 della L.R. Sicilia n. 6/2025 , mentre per l’esercizio in forma imprenditoriale resta centrale il tema della SCIA.
Per chi gestisce locazioni turistiche con partita IVA, la strada più prudente è chiedere conferma scritta al SUAP del Comune competente, specificando il proprio caso concreto.
La questione piscine resta uno dei punti più delicati. Nel D.A. 2104/2025 sono previsti obblighi specifici per le piscine presenti nelle strutture turistico-ricettive.
Nel dibattito tecnico è stata avanzata la proposta di rivedere i decreti attuativi regionali per recepire in modo più coerente l’Accordo Stato-Regioni del 2003 in materia di piscine.
È importante però distinguere ciò che è già norma da ciò che è proposta. Al momento, l’eventuale riallineamento alla disciplina Stato-Regioni resta un tema da monitorare, non un cambiamento operativo da dare per già acquisito.
In questa fase, la cosa più importante è non confondere le diverse situazioni.
Chi gestisce una struttura classificata, deve considerare la proroga al 30 giugno 2027 per l’adeguamento ai decreti attuativi e la proroga del quinquennio di classificazione al 31 dicembre 2027.
Chi gestisce una locazione turistica non imprenditoriale, resta da considerare con attenzione il tema dell’Allegato B e della comunicazione di inizio attività al SUAP.
Chi gestisce più di due unità immobiliari deve valutare il possibile passaggio alla forma imprenditoriale, confrontandosi con un consulente e con il Comune competente.
Chi intende avviare o gestisce una locazione turistica imprenditoriale, è opportuno verificare il corretto titolo amministrativo, in particolare il rapporto con la SCIA.
Per tutti, il consiglio è lo stesso: leggere i testi, distinguere il proprio caso e chiedere conferme scritte agli uffici competenti. In un periodo di transizione normativa, la prudenza non è burocrazia: è tutela.
Al momento, per le locazioni turistiche la situazione appare sostanzialmente stazionaria. In Sicilia c’è una fase di attesa interpretativa, soprattutto in relazione alla presentazione dell’Allegato B, perché il quadro potrebbe essere ulteriormente chiarito da nuovi atti ufficiali. Potranno arrivare, ad esempio, nuove indicazioni da parte dell’Assessorato, del Dipartimento Turismo o dei SUAP comunali.
Per modificare davvero l’interpretazione operativa servono atti chiari: un decreto, una circolare, una nota ufficiale del Dipartimento o una comunicazione formale del SUAP competente. Fino ad allora, la scelta più sicura è evitare interpretazioni troppo generiche, distinguere il proprio caso e procedere con metodo.
No. Le locazioni turistiche sono definite dall’art. 35 della L.R. Sicilia n. 6/2025 come unità immobiliari ad uso abitativo, o parti di esse, non soggette a classificazione. Restano quindi distinte da strutture classificate come B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alberghi e residenze turistico-alberghiere.
Questo è il punto più delicato. Il testo della norma richiama espressamente l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive esistenti e classificate e la proroga del quinquennio di classificazione. Tuttavia, nel confronto tecnico successivo, è emerso un orientamento secondo cui anche l’Allegato B potrebbe essere ricondotto all’adeguamento ai decreti attuativi della L.R. Sicilia n. 6/2025 e quindi compreso nella proroga al 30 giugno 2027. In assenza di una formula espressa nel testo normativo, ad oggi è prudente chiedere conferma scritta al SUAP competente o al Dipartimento regionale Turismo.
Il limite passa da quattro a due unità immobiliari. In Sicilia, la modifica è stata introdotta dall’art. 5, comma 1, lettera h), della L.R. Sicilia n. 12/2026, che modifica l’art. 35 della L.R. Sicilia n. 6/2025. La locazione turistica ha carattere non imprenditoriale solo se svolta dallo stesso gestore in non più di due unità immobiliari.
Per le locazioni turistiche non imprenditoriali il riferimento è la comunicazione di inizio attività al SUAP, non la SCIA. Il tema cambia per le forme imprenditoriali, per le quali è opportuno verificare il corretto titolo amministrativo con il SUAP del Comune competente.
Per le strutture extralberghiere soggette a classificazione, la classificazione resta. Le modifiche riguardano vari aspetti: accessibilità, affittacamere su più unità dello stesso edificio, sicurezza, termini di adeguamento e proroga del quinquennio di classificazione.
La modifica chiarisce che per le strutture extralberghiere non si applica automaticamente l’obbligo di adeguamento ai requisiti minimi di accessibilità previsti per altre tipologie. Resta però l’obbligo di comunicare agli utenti il possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità, in conformità al D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
La modifica inserisce il riferimento agli apparecchi a combustione. I dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio sono quindi da considerare in relazione alla presenza di caldaie, cucine a gas, stufe o altri apparecchi a combustione. Per l’applicazione concreta è sempre opportuno confrontarsi con un tecnico abilitato o con il SUAP competente.
Il testo continua a richiamare gli estintori portatili a norma, con indicazioni sulla loro collocazione e distribuzione. Vista la delicatezza del tema sicurezza, è consigliabile verificare il proprio caso con un tecnico abilitato, soprattutto quando l’immobile è destinato all’accoglienza turistica.
Chi gestisce una locazione turistica dovrebbe verificare: numero di unità immobiliari gestite, forma imprenditoriale o non imprenditoriale, comunicazione al SUAP, CIN, imposta di soggiorno, trasmissione dei dati statistici, APE, conformità degli impianti e requisiti dell’immobile come civile abitazione. Sul tema Allegato B, vista la fase interpretativa, è prudente chiedere conferma scritta agli uffici competenti.
Il quadro è ancora in evoluzione e potrebbero arrivare ulteriori chiarimenti, note operative, circolari o aggiornamenti dei decreti attuativi. Per questo è importante distinguere il proprio caso e monitorare le comunicazioni ufficiali dell’Assessorato, del Dipartimento Turismo e dei SUAP comunali.
Questo articolo è stato redatto sulla base di un nostro esame del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026, del D.A. 2104/2025 e dei relativi allegati, prendendo in parte spunto anche dall’analisi tecnica dell’esperto di legislazione turistica dott. Saverio Panzica, pubblicata su Travelnostop: “Cambia la legge sulle strutture ricettive, tutte le novità”.
Ricordiamo, inoltre, che il quadro normativo è al momento in una fase di attesa e potrebbe essere oggetto di ulteriori chiarimenti, note operative o modifiche da parte degli enti competenti.
Per questi motivi, le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e di orientamento generale. Non sostituiscono il confronto con gli uffici competenti, con un tecnico abilitato, con un consulente amministrativo o con un professionista fiscale/legale.
In caso di dubbi sul proprio caso specifico, soprattutto per locazioni turistiche, Allegato B, SCIA, requisiti tecnici o documentazione da allegare, è sempre consigliabile richiedere una conferma scritta al SUAP del Comune competente o al Dipartimento regionale Turismo.
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