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Articolo in aggiornamento – ultima revisione: 24 giugno 2026
Il 24 giugno 2026 la Regione Siciliana ha pubblicato sul suo sito il D.A. n. 1920/2026, un nuovo decreto che interviene sul D.A. n. 2104/2025, già coordinato con il D.A. n. 2735/2025, alla luce della sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026 e della L.R. n. 12/2026.
Il decreto arriva in un momento di forte incertezza per gli host siciliani. Negli ultimi giorni, infatti, si sono sovrapposte letture diverse sull’applicazione dell’Allegato B alle locazioni turistiche: chiarimenti degli uffici regionali, interventi politici, analisi di consulenti, richieste di semplificazione e interpretazioni più nette sulla possibile disapplicazione dell’Allegato B.
La novità principale è questa: la Regione non elimina l’Allegato B per le locazioni turistiche.
Al contrario, il nuovo decreto conferma l’invio entro il 30 giugno 2026, ma introduce una possibilità importante: chi non riesce ad allegare subito tutta la documentazione tecnica, per motivi legati alle tempistiche amministrative o procedurali degli enti competenti, potrà integrare la documentazione entro il 30 dicembre 2026, a condizione di dimostrare di essersi già attivato.

Dopo la pubblicazione del D.A. n. 1920/2026 sul sito della Regione Siciliana, Emiliano Nania, presidente di ExtrAlberga Palermo, ha pubblicato un aggiornamento a seguito di un incontro con l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata e con lo staff tecnico dell’Assessorato. Nel post viene confermata la lettura operativa già emersa dal decreto: la scadenza del 30 giugno 2026 per l’invio dell’Allegato B resta ferma, ma chi non riesce ad allegare subito tutta la documentazione tecnica potrà integrare i documenti entro il 30 dicembre 2026, a condizione di dimostrare di aver avviato le procedure per ottenerli. Questi punti risultano effettivamente presenti nel D.A. n. 1920/2026: invio dell’Allegato B entro il 30 giugno, possibilità di integrazione documentale entro il 30 dicembre, obbligo di dimostrare l’avvio delle procedure e rischio di cessazione della posizione con revoca di CIR e CIN in caso di mancato rispetto del percorso.

Ricordiamo che un decreto assessoriale della Regione Siciliana dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) per acquisire piena efficacia e diventare operativo per tutti i cittadini. La pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli interessati ed è l’atto che conferisce esecutività al provvedimento. Gli effetti del decreto e i termini per eventuali ricorsi decorrono solitamente dalla data di pubblicazione dell’atto stesso o dell’avviso di avvenuta pubblicazione.
Ecco una sintesi delle modifiche secondo Daniele Valvo di Affittibrevi360:
Vediamo cosa cambia con il D.A. n. 1920/2026 secondo la nostra lettura:
Il punto politico e operativo più importante del D.A. n. 1920/2026 è che la Regione non recepisce, almeno in questo atto, la tesi secondo cui l’Allegato B sarebbe ormai superato per le locazioni turistiche.
Il decreto prende atto della sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026 e della L.R. n. 12/2026, ma non elimina l’obbligo di invio dell’Allegato B per le locazioni turistiche già esistenti. Anzi, all’art. 4 riscrive il paragrafo 17 dell’Allegato A e conferma che le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del D.A. n. 2104/2025 devono inviare l’Allegato B entro il 30 giugno 2026.
Questo significa che, almeno sul piano operativo regionale, non viene accolta la lettura della cosiddetta “scadenza fantasma”. La Regione sceglie una via diversa: conferma l’invio dell’Allegato B, ma consente una finestra più ampia per integrare la documentazione tecnica.
Il D.A. n. 1920/2026 conferma che l’Allegato B deve essere inviato entro il 30 giugno 2026.
Questo punto è importante perché, negli ultimi giorni, era circolata l’ipotesi che la L.R. n. 12/2026 avesse reso non più applicabile il D.A. n. 2104/2025 alle locazioni turistiche. Il nuovo decreto, invece, mantiene espressamente il termine del 30 giugno 2026 per l’invio dell’Allegato B.
Di conseguenza, la scadenza non va ignorata.
La vera apertura introdotta dal decreto riguarda la documentazione tecnica.
Il D.A. n. 1920/2026 prevede che, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2026, le locazioni turistiche che non riescono a corredare l’Allegato B con tutta la documentazione prescritta, per motivi legati alle tempistiche amministrative e procedurali degli enti competenti, possano comunque inviare l’Allegato B entro il 30 giugno.
In questi casi, però, l’host deve dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all’ottenimento della documentazione mancante. La documentazione tecnica integrativa dovrà poi essere inviata entro e non oltre il 30 dicembre 2026.
In pratica:
Questa non è una proroga generalizzata dell’Allegato B. È una possibilità di integrazione documentale per chi dimostra di aver già avviato le procedure necessarie.
Il nuovo decreto indica espressamente la PEC a cui inviare l’Allegato B:
servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it
Questo conferma l’indirizzo già indicato dagli uffici regionali nei chiarimenti circolati nei giorni precedenti.
Per prudenza, è importante conservare:
Il decreto contiene anche un nuovo modello di Allegato B.
Nel modulo viene indicato che è obbligatorio allegare la planimetria e copia del certificato catastale, e che l’immobile deve essere dotato di certificato di abitabilità e/o agibilità.
Nella parte finale del modello vengono richiamati però:
Anche se molto probabilmente la visura sarà accettata, resta da chiarire ufficialmente il rapporto tra “certificato catastale” e “visura catastale”, perché il modulo contiene entrambe le formulazioni in punti diversi.
Un altro elemento da notare è che, nel nuovo Allegato B, nella frase finale relativa agli impianti vengono espressamente richiamati elettrico, gas e idrico. Questo dato rappresenta una modifica rilevante rispetto alla versione precedente dell’Allegato B, che richiamava anche altri impianti, come radio/TV e climatizzazione.
Inoltre, se l’host possiede già certificazioni degli impianti prodotte in fase di abitabilità/agibilità o S.C.A., e il tecnico le ritiene sufficienti, non dovrebbe servire una nuova perizia asseverata. Questa lettura può essere valutata con il proprio tecnico, ma non è formulata espressamente nel D.A. n. 1920/2026. Il nuovo Allegato B continua infatti a richiamare le “perizie di asseveramento degli impianti”, limitandole agli impianti elettrico, gas e idrico. La documentazione già disponibile può quindi essere utile, ma spetta al tecnico verificare se sia sufficiente o se serva un’integrazione.
Con il D.A. n. 1920/2026 la Regione recepisce la sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026, ma lo fa in modo selettivo modificando il D.A. n. 2104/2025 “esclusivamente” in relazione ai punti ritenuti illegittimi dal TAR.
Per le locazioni turistiche, questo significa che restano centrali gli adempimenti indicati nel paragrafo 17 e nel nuovo modello Allegato B, ma vengono meno alcune prescrizioni rigide del precedente Allegato A, soprattutto quelle che il TAR aveva ritenuto sproporzionate se applicate anche ad attività svolte in civili abitazioni.
Tra le previsioni annullate o corrette rientrano, ad esempio:
Attenzione: non tutti i punti annullati dal TAR riguardano direttamente le locazioni turistiche.
Altri punti annullati dal TAR riguardano invece principalmente le strutture extralberghiere o categorie specifiche, come B&B, affittacamere, case per ferie e residenze turistico-alberghiere.È il caso, ad esempio, di:
Per questo motivo, quando si parla di locazioni turistiche, è importante non confondere tutti i requisiti annullati dal TAR con obblighi che gravavano direttamente sulle locazioni.
Un altro elemento importante è che le locazioni turistiche restano disciplinate all’interno del paragrafo 17 dell’Allegato A.
Il decreto recepisce alcune modifiche introdotte dalla L.R. n. 12/2026, tra cui il passaggio da quattro a due unità immobiliari per il carattere non imprenditoriale della locazione turistica.
Questo aspetto merita un approfondimento separato, perché riguarda il confine tra locazione turistica non imprenditoriale e attività svolta in forma imprenditoriale.
Il decreto modifica anche la disciplina relativa alle piscine.
In questo caso, viene scritto espressamente che il servizio di salvataggio riguarda le strutture turistico-ricettive a eccezione delle locazioni turistiche.
Questo passaggio è interessante perché mostra che, quando la Regione intende escludere le locazioni turistiche da uno specifico obbligo, lo indica in modo espresso.
Il D.A. n. 1920/2026 recepisce anche il differimento di alcuni termini al 30 giugno 2027. Tuttavia, questo riguarda l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive soggette a classificazione, non l’invio dell’Allegato B per le locazioni turistiche.
Per le locazioni turistiche resta il termine del 30 giugno 2026, con possibilità di integrazione tecnica entro il 30 dicembre 2026 solo nei casi previsti dal decreto.
📖 Questo approfondimento è collegato alla nostra guida principale sull’Allegato B Sicilia 2026, dove raccogliamo aggiornamenti, FAQ operative e chiarimenti utili per le locazioni turistiche: leggilo cliccando qui >
Cosa devono fare gli host adesso?
Alla luce del nuovo decreto, la linea più prudente sembra essere questa:
In sintesi il D.A. n. 1920/2026 dice tre cose essenziali:
Per qualsiasi dubbio su questo articolo o se vuoi fare delle integrazioni utili puoi scrivere un messaggio nel gruppo Host Palermo e Attività locali e proveremo ad aiutarti. La nostra è una rete collaborativa, e con questo spirito stiamo provando a mettere insieme le conoscenze per orientaci insieme.
Per casi specifici è sempre opportuno verificare la propria posizione con il Dipartimento regionale Turismo, con il SUAP competente per le nuove aperture o con un consulente di fiducia.
Questo articolo è stato redatto sulla base di una nostra interpretazione dei testi normativi e amministrativi disponibili al momento, delle modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026, del D.A. n. 2104/2025 e dei relativi allegati, nonché dei confronti tecnici e dei pareri emersi in questi giorni. Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e di orientamento generale. Non costituiscono parere legale, fiscale, tecnico o amministrativo e non sostituiscono il confronto con un professionista abilitato o con gli uffici competenti.
Per il proprio caso specifico, soprattutto in materia di Allegato B, proroga dei termini, SCIA, documenti da allegare, requisiti tecnici, perizie asseverate e modalità di invio, è sempre consigliabile richiedere conferma scritta al Dipartimento regionale Turismo o a un consulente di fiducia.
L’articolo sarà aggiornato in caso di pubblicazione di chiarimenti ufficiali o nuove disposizioni.
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