Articolo in aggiornamento – ultima revisione: 24 giugno 2026

Ecco cosa cambia per le Locazioni turistiche in Sicilia con la nuova finestra di integrazione documentale e le modifiche all’Allegato B

Il 24 giugno 2026 la Regione Siciliana ha pubblicato sul suo sito il D.A. n. 1920/2026, un nuovo decreto che interviene sul D.A. n. 2104/2025, già coordinato con il D.A. n. 2735/2025, alla luce della sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026 e della L.R. n. 12/2026.

Il decreto arriva in un momento di forte incertezza per gli host siciliani. Negli ultimi giorni, infatti, si sono sovrapposte letture diverse sull’applicazione dell’Allegato B alle locazioni turistiche: chiarimenti degli uffici regionali, interventi politici, analisi di consulenti, richieste di semplificazione e interpretazioni più nette sulla possibile disapplicazione dell’Allegato B.

La novità principale è questa: la Regione non elimina l’Allegato B per le locazioni turistiche.

Al contrario, il nuovo decreto conferma l’invio entro il 30 giugno 2026, ma introduce una possibilità importante: chi non riesce ad allegare subito tutta la documentazione tecnica, per motivi legati alle tempistiche amministrative o procedurali degli enti competenti, potrà integrare la documentazione entro il 30 dicembre 2026, a condizione di dimostrare di essersi già attivato.

DA 24.06.2026

Dopo la pubblicazione del D.A. n. 1920/2026 sul sito della Regione Siciliana, Emiliano Nania, presidente di ExtrAlberga Palermo, ha pubblicato un aggiornamento a seguito di un incontro con l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata e con lo staff tecnico dell’Assessorato. Nel post viene confermata la lettura operativa già emersa dal decreto: la scadenza del 30 giugno 2026 per l’invio dell’Allegato B resta ferma, ma chi non riesce ad allegare subito tutta la documentazione tecnica potrà integrare i documenti entro il 30 dicembre 2026, a condizione di dimostrare di aver avviato le procedure per ottenerli. Questi punti risultano effettivamente presenti nel D.A. n. 1920/2026: invio dell’Allegato B entro il 30 giugno, possibilità di integrazione documentale entro il 30 dicembre, obbligo di dimostrare l’avvio delle procedure e rischio di cessazione della posizione con revoca di CIR e CIN in caso di mancato rispetto del percorso.

Ricordiamo che un decreto assessoriale della Regione Siciliana dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) per acquisire piena efficacia e diventare operativo per tutti i cittadini. La pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli interessati ed è l’atto che conferisce esecutività al provvedimento. Gli effetti del decreto e i termini per eventuali ricorsi decorrono solitamente dalla data di pubblicazione dell’atto stesso o dell’avviso di avvenuta pubblicazione.

Ecco una sintesi delle modifiche secondo Daniele Valvo di Affittibrevi360:

Vediamo cosa cambia con il D.A. n. 1920/2026 secondo la nostra lettura:

1. L’Allegato B non viene disapplicato per le locazioni turistiche

Il punto politico e operativo più importante del D.A. n. 1920/2026 è che la Regione non recepisce, almeno in questo atto, la tesi secondo cui l’Allegato B sarebbe ormai superato per le locazioni turistiche.

Il decreto prende atto della sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026 e della L.R. n. 12/2026, ma non elimina l’obbligo di invio dell’Allegato B per le locazioni turistiche già esistenti. Anzi, all’art. 4 riscrive il paragrafo 17 dell’Allegato A e conferma che le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del D.A. n. 2104/2025 devono inviare l’Allegato B entro il 30 giugno 2026.

Questo significa che, almeno sul piano operativo regionale, non viene accolta la lettura della cosiddetta “scadenza fantasma”. La Regione sceglie una via diversa: conferma l’invio dell’Allegato B, ma consente una finestra più ampia per integrare la documentazione tecnica.

2. Resta la scadenza del 30 giugno 2026

Il D.A. n. 1920/2026 conferma che l’Allegato B deve essere inviato entro il 30 giugno 2026.

Questo punto è importante perché, negli ultimi giorni, era circolata l’ipotesi che la L.R. n. 12/2026 avesse reso non più applicabile il D.A. n. 2104/2025 alle locazioni turistiche. Il nuovo decreto, invece, mantiene espressamente il termine del 30 giugno 2026 per l’invio dell’Allegato B.

Di conseguenza, la scadenza non va ignorata.

3. Si potrà integrare la documentazione tecnica entro il 30 dicembre 2026

La vera apertura introdotta dal decreto riguarda la documentazione tecnica.

Il D.A. n. 1920/2026 prevede che, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2026, le locazioni turistiche che non riescono a corredare l’Allegato B con tutta la documentazione prescritta, per motivi legati alle tempistiche amministrative e procedurali degli enti competenti, possano comunque inviare l’Allegato B entro il 30 giugno.

In questi casi, però, l’host deve dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all’ottenimento della documentazione mancante. La documentazione tecnica integrativa dovrà poi essere inviata entro e non oltre il 30 dicembre 2026.

In pratica:

  • l’Allegato B va inviato entro il 30 giugno 2026;
  • se mancano documenti tecnici, bisogna dimostrare di essersi già attivati per ottenerli;
  • i documenti tecnici mancanti potranno essere integrati entro il 30 dicembre 2026.

Questa non è una proroga generalizzata dell’Allegato B. È una possibilità di integrazione documentale per chi dimostra di aver già avviato le procedure necessarie.

4. Viene confermata la PEC per l’invio dell’Allegato B

Il nuovo decreto indica espressamente la PEC a cui inviare l’Allegato B:

servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it

Questo conferma l’indirizzo già indicato dagli uffici regionali nei chiarimenti circolati nei giorni precedenti.

Per prudenza, è importante conservare:

  • ricevuta di accettazione PEC;
  • ricevuta di avvenuta consegna;
  • copia del modello Allegato B inviato;
  • elenco degli allegati trasmessi;
  • eventuali prove delle richieste avviate per ottenere i documenti mancanti.

5. Cambia anche il modello Allegato B

Il decreto contiene anche un nuovo modello di Allegato B.

Nel modulo viene indicato che è obbligatorio allegare la planimetria e copia del certificato catastale, e che l’immobile deve essere dotato di certificato di abitabilità e/o agibilità.

Nella parte finale del modello vengono richiamati però:

  • planimetria catastale aggiornata dell’immobile;
  • certificato di abitabilità o S.C.A.;
  • perizie di asseveramento degli impianti elettrico, gas e idrico;
  • visura catastale.

Anche se molto probabilmente la visura sarà accettata, resta da chiarire ufficialmente il rapporto tra “certificato catastale” e “visura catastale”, perché il modulo contiene entrambe le formulazioni in punti diversi.

Un altro elemento da notare è che, nel nuovo Allegato B, nella frase finale relativa agli impianti vengono espressamente richiamati elettrico, gas e idrico. Questo dato rappresenta una modifica rilevante rispetto alla versione precedente dell’Allegato B, che richiamava anche altri impianti, come radio/TV e climatizzazione.

Inoltre, se l’host possiede già certificazioni degli impianti prodotte in fase di abitabilità/agibilità o S.C.A., e il tecnico le ritiene sufficienti, non dovrebbe servire una nuova perizia asseverata. Questa lettura può essere valutata con il proprio tecnico, ma non è formulata espressamente nel D.A. n. 1920/2026. Il nuovo Allegato B continua infatti a richiamare le “perizie di asseveramento degli impianti”, limitandole agli impianti elettrico, gas e idrico. La documentazione già disponibile può quindi essere utile, ma spetta al tecnico verificare se sia sufficiente o se serva un’integrazione.

6. Il decreto corregge alcuni punti dell’Allegato A recependo la sentenza 1268/2026 del TAR Sicilia

Con il D.A. n. 1920/2026 la Regione recepisce la sentenza TAR Sicilia n. 1268/2026, ma lo fa in modo selettivo modificando il D.A. n. 2104/2025 “esclusivamente” in relazione ai punti ritenuti illegittimi dal TAR.

Per le locazioni turistiche, questo significa che restano centrali gli adempimenti indicati nel paragrafo 17 e nel nuovo modello Allegato B, ma vengono meno alcune prescrizioni rigide del precedente Allegato A, soprattutto quelle che il TAR aveva ritenuto sproporzionate se applicate anche ad attività svolte in civili abitazioni.

Tra le previsioni annullate o corrette rientrano, ad esempio:

  • TV da 32 pollici: è stato annullato l’obbligo generalizzato di dotare le unità abitative di un televisore con dimensione minima di 32 pollici.
  • Limite di massimo quattro posti letto “non sovrapponibili” per camera: è annullato anche per attività esercitate presso civili abitazioni, ossia per le locazioni turistiche. Quindi se le dimensioni della stanza consentono di superare questo limite, si possono inserire più di 4 posti letto in una camera, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni del D. M. 5 luglio 1975. Pertanto è stato eliminata dall’Allegato B la frase “Sono consentiti massimo 4 posti letto per camera non sovrapponibili”.
  • Cade il divieto di letti a castello: poiché il TAR ha annullato la prescrizione dei posti letto “non sovrapponibili” anche per attività esercitate presso civili abitazioni, e il D.A. n. 1920/2026 recepisce quel punto, si ricava che viene meno il divieto rigido di utilizzare letti sovrapposti nelle locazioni turistiche.
    Anche in questo caso, però, resta necessario verificare la capienza complessiva dell’alloggio. La capienza deve restare compatibile con l’immobile, con i requisiti delle civili abitazioni, con abitabilità/agibilità o S.C.A., superfici, altezze, rapporti aeroilluminanti, sicurezza e normativa comunale applicabile. I posti letto ricavati da letti a castello devono essere conteggiati nel numero complessivo dei posti letto dichiarati nell’Allegato B e negli annunci. Per prudenza, prima di modificare la capienza dell’alloggio, è opportuno confrontarsi con un tecnico abilitato.
  • Bagno completo ogni quattro posti letto sprovvisti di bagno privato: sono stati annullati alcuni requisiti rigidi sui servizi igienici, come l’obbligo di un bagno completo ogni quattro posti letto sprovvisti di bagno privato
  • Servizi igienici distinti per sesso e per disabili negli spazi comuni: è stato annullato l’obbligo di realizzare servizi igienico-sanitari distinti per sesso e un servizio destinato a soggetti disabili, per strutture con spazi comuni a disposizione degli ospiti.
  • Riserva di acqua calda e fredda: è stata annullata anche una previsione ritenuta eccessivamente onerosa e poco chiara, relativa alla riserva di acqua corrente calda e fredda.

Attenzione: non tutti i punti annullati dal TAR riguardano direttamente le locazioni turistiche.

Altri punti annullati dal TAR riguardano invece principalmente le strutture extralberghiere o categorie specifiche, come B&B, affittacamere, case per ferie e residenze turistico-alberghiere.È il caso, ad esempio, di:

  • Materassi ignifughi: il TAR e il D.A. parlano di obbligo di materassi ignifughi solo per le strutture extralberghiere e non per le locazioni turistiche.
  • Regolamento condominiale / attestazione amministratore: il punto annullato dal TAR riguarda le strutture extralberghiere; per le locazioni turistiche è da attenzionare che nel nuovo Allegato B non compare tra gli allegati richiesti;
  • Personale reception/sala in inglese: decade la prescrizione di avere il 50% del personale addetto alla reception e di sala in grado di comunicare in lingua inglese. L’obbligo riguardava però solo le strutture con personale/reception/sala.
  • Defibrillatore: il TAR lo prevede solo per RTA, affittacamere, B&B e case per ferie, non per le locazioni turistiche;
  • Scelta del nome della struttura da parte dell’Assessorato: il D.A. parla “limitatamente alle strutture extralberghiere”, quindi non va messo tra i punti delle locazioni turistiche;
  • Regolamento condominiale e attestazione amministratore: il punto annullato dal TAR riguarda le strutture extralberghiere; per le locazioni turistiche è da attenzionare che nel nuovo Allegato B non compare tra gli allegati richiesti;

Per questo motivo, quando si parla di locazioni turistiche, è importante non confondere tutti i requisiti annullati dal TAR con obblighi che gravavano direttamente sulle locazioni.

7. Le locazioni turistiche restano nel paragrafo 17

Un altro elemento importante è che le locazioni turistiche restano disciplinate all’interno del paragrafo 17 dell’Allegato A.

Il decreto recepisce alcune modifiche introdotte dalla L.R. n. 12/2026, tra cui il passaggio da quattro a due unità immobiliari per il carattere non imprenditoriale della locazione turistica.

Questo aspetto merita un approfondimento separato, perché riguarda il confine tra locazione turistica non imprenditoriale e attività svolta in forma imprenditoriale.

8. Piscine: esclusione esplicita per le locazioni turistiche

Il decreto modifica anche la disciplina relativa alle piscine.

In questo caso, viene scritto espressamente che il servizio di salvataggio riguarda le strutture turistico-ricettive a eccezione delle locazioni turistiche.

Questo passaggio è interessante perché mostra che, quando la Regione intende escludere le locazioni turistiche da uno specifico obbligo, lo indica in modo espresso.

9. La proroga al 2027 non riguarda l’Allegato B delle locazioni turistiche

Il D.A. n. 1920/2026 recepisce anche il differimento di alcuni termini al 30 giugno 2027. Tuttavia, questo riguarda l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive soggette a classificazione, non l’invio dell’Allegato B per le locazioni turistiche.

Per le locazioni turistiche resta il termine del 30 giugno 2026, con possibilità di integrazione tecnica entro il 30 dicembre 2026 solo nei casi previsti dal decreto.

📖 Questo approfondimento è collegato alla nostra guida principale sull’Allegato B Sicilia 2026, dove raccogliamo aggiornamenti, FAQ operative e chiarimenti utili per le locazioni turistiche: leggilo cliccando qui >

Cosa fare adesso

Cosa devono fare gli host adesso?

Alla luce del nuovo decreto, la linea più prudente sembra essere questa:

  • inviare l’Allegato B entro il 30 giugno 2026;
  • utilizzare la PEC indicata dal decreto: servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it;
  • allegare la documentazione già disponibile;
  • se mancano documenti tecnici, allegare prova dell’avvio delle procedure per ottenerli;
  • integrare la documentazione tecnica mancante entro il 30 dicembre 2026;
  • conservare tutte le ricevute PEC e le prove delle richieste effettuate;
  • confrontarsi con un tecnico abilitato o con un professionista di fiducia per valutare il proprio caso specifico.

In sintesi il D.A. n. 1920/2026 dice tre cose essenziali:

  1. L’Allegato B non è stato eliminato per le locazioni turistiche.
  2. Il 30 giugno 2026 resta la data entro cui inviare l’Allegato B.
  3. Se mancano documenti tecnici per tempi amministrativi o procedurali (ad esempio abitabilità/agibilità, SCA, certificazioni impianti, ecc.), si può integrare entro il 30 dicembre 2026, dimostrando di essersi già attivati.
    Attenzione: La finestra di integrazione fino al 30 dicembre 2026 riguarda solo i documenti tecnici e solo per chi ha già prova di aver avviato le pratiche.

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Per casi specifici è sempre opportuno verificare la propria posizione con il Dipartimento regionale Turismo, con il SUAP competente per le nuove aperture o con un consulente di fiducia.

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